Art. 17.
(Giudizio immediato).

      1. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato. In tale caso, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 454 del codice di procedura penale è di centoventi giorni.